IL PRETORE
    Visto il  ricorso  proposto  da  Cameletti  Giovanni  in  data  16
 febbraio 1993;
    Visti  gli  scritti  difensivi  depositati dall'INPS e dal Governo
 italiano;
    Esaminata la documentazione prodotta dalle parti;
    Sentiti i difensori all'odierna pubblica udienza;
    Visti gli artt. 2 e 4 del d.l. n. 80 del 27 gennaio 1992;
    Visti gli artt. 3, 24, 25, 81 della Costituzione;
                             O S S E R V A
    1.  -  Il  ricorrente   ha   provato,   mediante   la   produzione
 dell'intervenuta  insinuazione  allo  stato  passivo  della B.M.B. di
 Baronchelli dichiarata fallita dal tribunale di Brescia  in  data  26
 maggio   1989,   di   essere  titolare  di  crediti  di  lavoro,  per
 retribuzioni  maturate  e  non  corrisposte,  per  complessive   lit.
 1.898.812 (mesi di ottobre, novembre, dicembre 1988).
    2.  -  Il  ricorrente  ha altresi' attestato di non aver goduto di
 trattamenti  sostitutivi,  quali  quello  della  cassa   integrazione
 guadagni.
    3.  -  Non  v'e' dubbio che il Cameletti si trovi nella situazione
 richiamata dall'art. 1 del d.l. 27 gennaio 1992, n. 80,  circostanza
 peraltro non contestata dai convenuti.
    4. - Nel costituirsi in giudizio l'Inps ha eccepito l'incompetenza
 del giudice adito e la propria carenza di legittimazione passiva e lo
 stesso ha fatto il Presidente del Consiglio dei Ministri;
    5.  -  L'art. 2 citato decreto disciplina le modalita' ed i limiti
 dell'intervento del fondo di garanzia di cui  alla  legge  29  maggio
 1982  n. 27 precisando, nel comma sesto, che il pagamento della somma
 indicata al comma secondo a favore del lavoratore  verra'  effettuato
 solamente  nei  casi  in  cui  le  procedure  previste dal precedente
 articolo 1 siano intervenute "successivamente all'entrata  in  vigore
 del presente decreto legislativo".
    Al  successivo comma settimo il medesimo articolo 2 precisa che ai
 lavoratori, i quali abbiano subito  danni  dalla  mancata  attuazione
 della  direttiva  CEE  n.  80/1987, spetta una indennita' corrisposta
 secondo i termini, le misure e le modalita' di cui  ai  commi  primo,
 secondo e quarto.
    Appare  cosi'  evidente  che  il  fondo  di  garanzia sia tenuto a
 sostituirsi all'insolvente datore di lavoro solamente per le  ipotesi
 in  cui  le  procedure  siano intervenute dopo l'entrata in vigore di
 questo stesso decreto legislativo. Per i periodi precedenti, quale e'
 quello in esame trattandosi di fallimento  dichiarato  nel  1989,  e'
 stato  ritenuto  sussistente  ope-legis  il  danno  determinato dalla
 mancata attuazione della direttiva n. 80/1987 della CEE,  e  prevista
 la  corresponsione  di  una  indennita'  di  cui  si  e'  previamente
 determinata la modalita' di calcolo (secondo i commi primo, secondo e
 quarto dell'art. 2) ma non si e' individuato il soggetto  legittimato
 al  pagamento.  L'omissione  del richiamo del comma sesto e la chiara
 dizione di quest'ultimo non consentono interpretazione diversa.
    Peraltro, anche ammettendo che l'esclusione dell'obbligo a  carico
 del  fondo  di garanzia possa essere inteso come obbligo gravante sul
 "Governo  italiano",  come  ha  reputato  il  ricorrente,  rimane  un
 ulteriore  ostacolo  e  cioe'  che  il  decreto legislativo in esame,
 nell'art. 4, prevede copertura finanziaria solo per  quanto  concerne
 gli oneri a carico del fondo di garanzia mentre nulla dice per quegli
 obblighi,  sicuramente  non  ricadenti  sul  predetto  fondo,  ma  in
 generale ricadenti sullo Stato italiano.
    E  cio'  appare  in  palese  contrasto   con   l'art.   81   della
 Costituzione.
    Inoltre  la  circostanza  che  il  richiamato  settimo  comma  non
 individui il soggetto erogatore della indennita' ne' il soggetto  nei
 cui  confronti azionare il riconoscimento diritto al risarcimento del
 danno, limitandosi a prevedere il termine di  decadenza  dell'azione,
 impedisce  la  tutela giudiziale dei diritti di quei lavoratori per i
 quali  l'insolvenza  del  datore  di  lavoro  sia  intervenuta   dopo
 l'emanazione  della direttiva comunitaria e prima dell'emanazione del
 presente decreto.
    Cio' e'  provato  dal  fatto  che,  nel  costituirsi  nell'odierno
 giudizio,  l'avvocatura  dello Stato ha rilevato che "l'elevazione in
 giudizio dello Stato italiano o del  Governo  genericamente  indicato
 sia  pure  in  persona  del Presidente del Consiglio dei Ministri, e'
 nulla per la mancata indicazione dell'amministrazione statale nei cui
 confronti e' proposta e che la Presidenza del Consiglio dei  Ministri
 risulta  priva  di legittimazione passiva" per arrivare all'ulteriore
 corollario "l'accertamento  della  responsabilita'  di  cui  trattasi
 potrebbe al piu' essere proposto nei confronti del legislatore".
    Ne  consegue  la violazione del disposto degli artt. 24 e 25 della
 Costituzione in quanto la situazione descritta e stigmatizzata  dalla
 stessa   avvocatura   dello   Stato  di  fatto  rende  inoperante  la
 possibilita', per alcuni lavoratori, di  agire  in  giudizio  per  la
 tutela dei propri diritti e rende, di conseguenza, difficoltosa anche
 la individuazione del giudice competente.
    La  qualificazione di "indennita'" data dal legislatore alle somme
 da corrispondere a tutti i lavoratori non consente tuttavia, a parere
 di questo pretore, di sottrarre la presente vertenza alla  competenza
 dei  giudici del lavoro come vorrebbero l'avvocatura dello Stato e lo
 stesso Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
    Sull'evidente violazione dell'art. 3  della  Costituzione  ritiene
 questo giudice di spendere ulteriori parole.
    Constatata  la fondatezza e la manifesta rilevanza delle questioni
 di legittimita' costituzionale sopra evidenziate per la decisione del
 presente giudizio in quanto il dato testuale dell'art. 2 sesto comma,
 escludendo  l'intervento  del  Fondo  di  Garanzia   nella   presente
 fattispecie,  rende  impossibile emettere la decisione sulla base del
 successivo comma sette non chiarendo quest'ultimo il soggetto nei cui
 confronti la pretesa creditizia possa essere azionata e  determinando
 ad   una  ingiustificata  e  palese  diversita'  di  trattamento  dei
 lavoratori.